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La Corte di Cassazione con sua sentenza n. 13558 del 2/11/2001 e sentenza n. 14591 del 14/10/2002 ha riconosciuto natura di retribuzione differita anche ai versamenti effettuati dalle Aziende a Fondi Pensione e ciò anche in relazione all'accantonamento della quota annua di trattamento di fine rapporto (TFR).
Al riguardo ci risulta che alcune Organizzazioni Sindacali si stiano attivando per cercare una soluzione collettiva e questo, tra l'altro, nell'evidente intento di scongiurare il rischio di un pesante contenzioso individuale.
Tenuto peraltro conto che per il personale in pensione vige la prescrizione di 5 anni, coloro che volessero interrompere tale termine, riteniamo che possano inviare all'azienda una lettera del seguente tenore:
" Il sottoscritto........già dipendente di codesta azienda dal.......e quindi cessato dal servizio per pensionamento il........, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale anche i versamenti effettuati dal datore di lavoro a titolo di contribuzione ai fini della costituzione di un trattamento pensionistico complementare sono computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto ex lege 29/5/1982 n° 297
Chiede
Il ricalcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed il riconoscimento della maggior somma spettantegli computando quanto comunque versato al predetto titolo con ulteriore maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La presente richiesta deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, quale formale costituzione in mora nonché quale interruzione dei termini di prescrizione applicabili al caso in specie.
Distinti saluti.