
Sentenza
Cass., 2 novembre 2001, n. 13558, Pres. Mileo; Rel. Mercurio; RAI c. A.M.
Cass. civ., sez. Lavoro, 02-11-2001, n. 13558 - Pres. Mileo V - Rel. Mercurio E - P.M. Abbritti P (conf.) - RAI SpA c. M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. M., con ricorso al Pretore di Roma depositato il 16 febbraio 1990, conveniva in giudizio la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a., alle cui dipendenze lavorava, ed esponeva che l'art. 42 del vigente contratto collettivo di lavoro dei dipendenti RAI prevedeva un trattamento di previdenza mediante accreditamenti e versamenti mensili a carico della società nella misura del 6,70 per cento dello stipendio individuale mensile ed a carico del lavoratore nella misura del 2,60 per cento dello stipendio stesso; deduceva che detto accreditamento e versamento mensile, operato dalla RAI nel fondo di previdenza aziendale, costituiva, in quanto oggetto di obbligo contrattuale, parte integrante della retribuzione e quindi elemento della retribuzione globale da porre a base del calcolo dell'indennità d'anzianità e del trattamento di fine rapporto; e lamentava che l'ammontare di tali spettanze di fine rapporto era stato accantonato senza ricomprendere il 6,70 per cento in questione. Chiedeva quindi - in relazione a quanto rileva ai fini del presente giudizio di legittimità - che fosse dichiarato il diritto di esso istante al ricalcolo dell'indennità d'anzianità dovuta al 31 maggio 1982 e del trattamento di fine rapporto, dovuto successivamente a tale data fino al 31 dicembre 1989, con l'inclusione, nella base di calcolo di tali istituti, del 6,70 per cento della retribuzione accreditata dalla RAI sul conto di previdenza individuale acceso in favore di esso ricorrente ai sensi dell'art. 42 del contratto collettivo.
Il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata l'11 giugno 1998, accogliendo la anzidetta domanda del lavoratore, e riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del M. al ricalcolo, così come richiesto, dell'indennità di anzianità e del t.f.r. mediante inclusione nella base di calcolo del 6,70 per cento della retribuzione accreditato sul di lui conto di previdenza aziendale, quale previsto dal c.c.n.l. dell'8 giugno 1987.
Il giudice d'appello ha osservato che gli accreditamenti nel fondo di pensione integrativa da parte del datore di lavoro hanno natura retributiva e danno luogo ad una forma continuativa e non occasionale di arricchimento indiretto del dipendente avente origine nel rapporto di lavoro al quale è istituzionalmente connesso; e che, nel caso di specie, detti accreditamenti rientravano nella nozione di retribuzione prevista dalla normativa di legge ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 ed altresì ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 1982, e ciò sino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 maggio 1990, posto che tale contratto, ponendo una deroga prevista dall'art. 2120 c.c. come modificato da tale legge, stabiliva espressamente, con nota a verbale in calce all'art. 42, che l'accreditamento del 6,70 per cento non era computabile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale.
La RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura, ed illustrato da memoria.
L'intimato M. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società ricorrente con il primo motivo denunzia vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ. (vecchio e nuovo testo) e dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Deduce che le somme accantonate dalla RAI, mediante versamenti accreditati sui conti individuali di previdenza, avevano natura meramente previdenziale e non retributiva, in quanto il fondo di previdenza era destinato ad integrare le insufficienti erogazioni della previdenza pubblica ed esulava dal regime della corrispettività rientrando in quello della solidarietà mutualistica. Assume doversi escludere il carattere retributivo dei detti contributi anche perché accreditati contabilmente, senza dazione materiale di danaro, e perché non erano esigibili dal lavoratore se non dopo la risoluzione del rapporto ed a scelta dello stesso, sicché non potevano comprendersi nella retribuzione utile ai fini delle indennità di fine rapporto.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione all'art. 42 del contratto collettivo di categoria, ribadisce, facendo riferimento al criterio dell'interpretazione letterale, che la previsione contrattuale di un "fondo di previdenza" doveva far riconoscere agli accrediti in questione funzione esclusivamente previdenziale; osserva inoltre che la previsione del successivo contratto collettivo del 9 maggio 1990 - con cui si escludeva espressamente la computabilità del detto accreditamento agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale - non aveva carattere innovativo, bensì soltanto chiarificatore e interpretativo di quanto già desumibile dalla precedente contrattazione.
2. - Tali motivi, da trattarsi congiuntamente perché evidentemente connessi, sono privi di fondamento e devono essere disattesi.
Per quanto concerne i trattamenti pensionistici integrativi aziendali, la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite (anche in sede di composizione di contrasto) ha ripetutamente affermato che essi hanno natura giuridica di retribuzione differita pur se, in relazione alla loro funzione previdenziale (che spiega la sottrazione alla contribuzione previdenziale dei relativi accantonamenti, disposta - in via di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - dall'art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991 n. 166), sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato attinenti alla corrispettività con la prestazione lavorativa (così Cass. S.U. 1° febbraio 1997 n. 974; cfr. altresì Cass. S.U. 9 maggio 2000 n. 296, 30 dicembre 1999 n. 946, 29 agosto 1998 n. 8601, 20 ottobre 1995 n. 10928).
E' stato in tal sede precisato che i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva privi di autonoma soggettività, hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta; che detta natura retributiva è pure riferibile ai c.d. "conti individuali", costituiti da versamenti mensili, integranti, insieme con l'indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza; e che può parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento, appunto, ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettività intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore (cit. Cass. S.U. n. 974/1997, e giurisprudenza ivi indicata).
Ciò premesso circa i trattamenti pensionistici integrativi, ne costituisce logico corollario il riconoscimento della natura retributiva, ai fini del computo nelle indennità finali in questione (indennità di anzianità ex art. 2120 cod. civ. nel testo originario, e trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297 modificativo dello stesso art. 2120) naturalmente anche dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione di un "trattamento pensionario integrativo", come quello di che trattasi nella fattispecie, previsto in tema di "previdenza aziendale" dalla contrattazione collettiva per i dipendenti della RAI.
Correttamente il Tribunale ha motivato al riguardo, con interpretazione della normativa collettiva esatta ed esente dai vizi denunziati in ricorso, riconoscendo la natura di retribuzione, agli anzidetti fini, degli accreditamenti sul fondo di pensione integrativa effettuati dal datore di lavoro, in quanto costituenti una forma continuativa e non occasionale di arricchimento indiretto del dipendente, istituzionalmente connessa alla sussistenza ed allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Più specificamente il giudice del merito ha osservato, parimenti svolgendo motivazione congrua e del tutto corretta, che gli accreditamenti in questione sono riconducibili alla retribuzione utile ai fini del calcolo sia dell'indennità d'anzianità, secondo la disciplina in vigore fino al 31 maggio 1982 (prima dell'intervento della legge n. 297/1982), costituendo forme di compenso continuativo oltre che obbligatorio ai sensi del contratto collettivo, e sia pure ai fini del calcolo del t.f.r. di cui alla legge n. 297 del 1982, essendo a tali fini considerate facenti parte della retribuzione base per il calcolo delle quote annuali di detto trattamento finale tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese.
Significativa, e decisamente conferente nel senso dell'interpretazione sostenuta dal giudice d'appello e qui confermata, è da ritenere la circostanza - evidenziata appunto nell'impugnata sentenza - che soltanto nel contratto collettivo del maggio 1990, successivo ai fatti per cui è causa, è stata esplicitamente esclusa la computabilità degli accreditamenti in questione ai fini del trattamento di fine rapporto, e ciò in attuazione della deroga consentita dal secondo comma del citato art. 2120 (ex lege n. 297/1982): tale espressa previsione derogativa comprovando dunque in maniera evidente la volontà delle parti collettive di non escludere, per il periodo precedente, la computabilità delle suddette erogazioni.
3. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere rigettato.
La mancata costituzione della parte intimata esime da una pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.